La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) e la società ha obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
L’attività commerciale è sempre consentita, sì come la permanenza nel predetto registro, fino al momento nel quale si conclude la fase liquidatoria della società stessa (art. 2312 in relazione all’art. 2315 c.c.).
Pertanto la qualificazione “società inattiva” non rileva ai fini della connotazione di soggetto esercente il commercio, poiché la società può compiere atti di carattere commerciale in ogni momento e la responsabilità dei socî si estende a tutte le obbligazioni presenti e passate.
La conclusione è, necessariamente, che il socio accomandatario di s.a.s. non può svolgere la professione d’avvocato, rientrando nella previsione di cui all’art. 3 l.p.f.
Va da ultimo ricordato che il Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ha ritenuto che l’assunzione della qualità di socio accomandatario in società commerciale, a prescindere dall’effettivo esercizio del commercio, rappresenti un contegno deontologicamente rilevante (cfr. C.N.F., sent. 16 maggio 2001, n. 85)”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 16 gennaio 2008, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 16 Gennaio 2008- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
0 Comment