Si chiede (da parte del COA di Arezzo) di sapere se in relazione al disposto dell’art. 17, 2° comma e 1° comma, R.D.L. 1578/1933, sia possibile l’iscrizione nel “Registro Praticanti Avvocati” di un cittadino extracomunitario (russo), munito di laurea in giurisprudenza conferita da una Università degli Studi italiana (presso la quale è stato effettuato l’intero corso di studi), fornito di regolare permesso di soggiorno (rinnovato anno dopo anno) per motivi di studio, che verrebbe rinnovato in caso di iscrizione nel “Registro Praticanti Avvocati”.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La Commissione è dell’avviso che al quesito debba essere data risposta positiva posto che a norma dell’art. 47 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale da parte di “stranieri” in possesso di specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno che abbiano conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, e la conseguente loro iscrizione negli albi professionali sono formalità consentite “indipendentemente” dal possesso della cittadinanza italiana.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 25 maggio 2005, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 25 Maggio 2005
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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