L’ipotesi delineata potrebbe ricondursi, anzitutto, ad un illecito disciplinare posto che la fattispecie rientra tra quelle previste dall’art. 70 c. 4° del C.D. onde il provvedimento di sospensione, una volta assunto dal C.O.A., dovrà essere comunicato al C.D.D. competente territorialmente quale titolare del potere disciplinare ai sensi dell’art. 50 L. 247/2012.
Considerato, peraltro, che si tratta di un provvedimento amministrativo che concerne la tenuta dell’Albo e che priva l’avvocato dello” jus postulandi”, è necessario che ne sia data pubblicità mediante comunicazione, da parte dello stesso Consiglio dell’Ordine (irrogante e competente per l’esecuzione), a tutti i soggetti indicati all’art. 62, n. 5 della legge n. 247/2012: diversamente, da parte del COA non si darebbe luogo all’esecuzione della sanzione, che rimarrebbe segreta e priva di effetti.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera (quesito)
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