Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati è irrilevante la sentenza penale di proscioglimento ex art. 162 ter c.p., poiché essa non esclude la verificazione storica della condotta contestata, che anzi risulta accertata, potendo la riparazione del danno e l’avvenuto risarcimento alla parte offesa rilevare solo come circostanza attenuante, mentre producono effetti in sede disciplinare unicamente le sentenze penali di assoluzione o proscioglimento pronunciate con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.
(Fattispecie nella quale l’avvocato imputato in un procedimento penale per la violazione dell’art. 642 c.p. era stato prosciolto ai sensi dell’art. 162 ter c.p. per aver integralmente risarcito il danno – condotta riparatoria)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Gubitosi), decisione n. 3 del 29 gennaio 2024
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