La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp, al pari della sentenza penale di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell’incolpato. Al giudice disciplinare è rimessa esclusivamente la valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 13 del 27 gennaio 2021
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