Nel caso di segnalazione disciplinare d’ufficio per (potenziale) illecito deontologico perpretrato ai danni dello stesso COA segnalante, questi è tenuto a trasmettere gli atti al CDD, non sussistendo un conflitto di interessi che ne imporrebbe l’astensione ex art. 6-bis L. n. 241/1990 (secondo cui «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale») giacché la disposizione de qua si riferisce a soggetti la cui attività sia idonea ad influire sulle successive determinazioni amministrative mentre qui la segnalazione del COA appare del tutto neutra rispetto alle valutazioni che spettano all’Organo distrettuale (Nella specie, oggetto della segnalazione disciplinare al CDD era una missiva ritenuta offensiva e indirizzata al COA segnalante stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025
NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 384/2024, CNF n. 219/2022, CNF n. 27/2022, CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020, CNF n. 244/2021, CNF n. 189/2016 secondo cui la mera pendenza di una lite civile, penale o disciplinare contro il proprio giudice non configura di per sè una situazione di “grave inimicizia” ex art. 51 cpc, sicché non basta per la ricusazione o chiederne l’astensione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 10 Marzo 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 44 del 07 Dicembre 2023 (avvertimento)
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