In tema di elezioni forensi, l’erroneo posizionamento della sezione avvertenze nella scheda elettorale (nella specie, inserita nella parte centrale anziché in calce) costituisce mera irregolarità formale, tale da non inficiare la libera espressione del voto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 17 Febbraio 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera
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