Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salvo il caso di sviamento di potere e nei limiti della ragionevolezza, la correttezza nella scelta della sanzione da applicare non è di per sé censurabile in sede di legittimità. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rossetti), sentenza n. 26369 del 10 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 26369 del 10 Ottobre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 86 del 22 Marzo 2024
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