Va disattesa, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità in materia disciplinare dell’istituto (penalistico) della continuazione e del conseguente regime del cumulo giuridico previsto in caso di concorso formale, per asserito contrasto della legge professionale forense (L. 247/2012) con le previsioni di cui agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, e ciò anche alla luce del temperamento della sanzione che consegue al principio della valutazione unitaria del fatto, pure in presenza di più illeciti deontologici.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 26 Novembre 2016 (sospensione)
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