Ove il comportamento dell’avvocato abbia pregiudicato l’immagine della classe forense, per la relativa sanzione disciplinare non è necessario lo strepitus fori né l’attualità del clamor, come invece richiesto in sede (di sospensione) cautelare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 17 Luglio 2013 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 28 Febbraio 2011 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8932 del 17 Aprile 2014 (respinge)
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