Sanzione disciplinare e sospensione cautelare hanno presupposti e procedimenti diversi

La sanzione disciplinare per fatti riguardanti la condotta degli avvocati può essere emessa solo all’esito di un procedimento disciplinare tipico da celebrarsi nelle modalità e con i termini previsti dal Reg. CNF 2/2014 che appunto prevedono la fase istruttoria preliminare, la citazione a giudizio, il dibattimento e la fase decisoria. Diversamente, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione non rientra fra le misure di carattere sanzionatorio che possono essere irrogate a seguito di procedimento disciplinare, ma costituisce, invece, un provvedimento di natura amministrativa a carattere provvisorio svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 53 del 13 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 13 Maggio 2022 (estinzione) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 10 Febbraio 2020 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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