Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da comminare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari e il comportamento tenuto dall’incolpato stesso nel corso del procedimento.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.
Per l’irrilevanza dell’eventuale assenza di precedenti disciplinari, invece, ai fini della sospensione cautelare, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 10 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 05 Dicembre 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23364 del 16 Novembre 2015 (respinge)
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