Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da comminare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari e il comportamento tenuto dall’incolpato nel corso del procedimento (Nel caso di specie, l’avvocato aveva attestato falsamente la presenza del figlio, praticante avvocato, in diverse udienze, sebbene in quei giorni lo stesso fosse impegnato in altra sede per assolvere agli obblighi di leva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.
Per l’irrilevanza dell’eventuale assenza di precedenti disciplinari, invece, ai fini della sospensione cautelare, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Marzo 2008 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19448 del 30 Settembre 2015 (respinge)
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