Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da comminare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari, la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento e il fatto che abbia tenuto un comportamento corretto nel corso del procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal COA con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro per aver volontariamente danneggiato con uno strumento acuminato la fiancata dell’autovettura di un collega. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto la durata della sospensione a mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 08 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 22 Novembre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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