Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da comminare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari, la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento e il fatto che l’attività professionale sia stata comunque produttiva di effetti positivi per l’assistito (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal COA per aver richiesto al proprio cliente un compenso manifestamente eccessivo, con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, che -in applicazione del principio di cui in massima- il CNF ha mitigato in censura).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 20 Febbraio 2013 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 02 Febbraio 2011 (sospensione)
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