In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 29 Agosto 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 20 del 24 Novembre 2022 (sospensione)
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