In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 54 del 7 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 07 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 82 del 26 Novembre 2021 (sospensione)
0 Comment