In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 29 Dicembre 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 29 Dicembre 2022 (censura)
0 Comment