In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adegeffettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 154 del 30 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 30 Settembre 2022 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 23 Maggio 2018 (richiamo)
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