In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 22 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 18 Dicembre 2019 (radiazione)
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