In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 193 del 15 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 18 Luglio 2017 (sospensione)
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