Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 256 del 30 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 30 Dicembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 07 Giugno 2019 (sospensione)
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