Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 17 Luglio 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 29 Settembre 2017 (censura)
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