Sanzionato l’avvocato che faccia il promotore finanziario anche occasionale del cliente

Integra violazione dell’art. 23 co. 3 cdf il comportamento dell’avvocato che, dopo il conferimento del mandato, intrattenga con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25 cdf (Nel caso di specie, l’avvocato aveva convinto il proprio cliente a farsi consegnare € 90.000 per attività di investimento finanziario).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 387 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 13 Aprile 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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