Non viola il divieto sancito dall’art. 48 CDF il difensore dell’imputata che, al fine di documentare l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, oppone alla parte civile, in sede di controesame, una nota a suo ministero, priva della clausola di riservatezza, contenente una proposta transattiva inviata al suo difensore, provvedendo poi al suo deposito agli atti del processo affinché il Giudice ne valuti la rilevanza ai pretesi fini difensivi. (In applicazione del principio di cui in massima è stato archiviato l’esposto a carico di un Avvocato che, nella veste di difensore di un’imputata per il reato di appropriazione indebita, in sede di controesame, aveva chiesto alla parte civile se avesse contezza di un comunicazione con la quale la sua cliente, suo tramite, le aveva manifestato, per il tramite del suo legale, la disponibilità all’immediata restituzione della merce con assunzione dei costi della relativa spedizione, provvedendo, al termine del controesame, a depositare tale comunicazioni ed i relativi allegati agli atti del giudizio).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione del 21 dicembre 2021
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense, parere del 14 gennaio 2011, n. 15.
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