L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza n. 7 del 26 marzo 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 Marzo 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 25 Settembre 2014 (sospensione)
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