La rinuncia formale al giudizio da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 23 Luglio 2013 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 02 Novembre 2010
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