La rinuncia formale al giudizio da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 15 Ottobre 2012 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA, delibera del 17 Gennaio 2011 (cancellazione amm.va)
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