La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 25
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 103, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 12 marzo 2015, n. 36.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 20 Febbraio 2016 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 13 Maggio 2013
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