La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento (nella specie dichiarato improcedibile), non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 28 luglio 2016, n. 261
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 28 Luglio 2016 (estinzione) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 18 Giugno 2014 (sospensione cautelare)
0 Comment