Rinuncia al mandato professionale: la congruità del preavviso va valutata caso per caso

L’avvocato deve recedere dal mandato professionale con cautela, al fine di evitare pregiudizi alla parte assistita (art. 14 co. 1 L. n. 247/2012), a cui deve pertanto dare un congruo preavviso nonché ogni informazione necessaria per non pregiudicarne la difesa (art. 32 cdf). A tal proposito, tuttavia, non esiste una definizione unica di termine congruo, che infatti va necessariamente commisurato alle circostanze di fatto (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD perché aveva rinunciato al mandato 12 giorni prima della data di udienza. Il CNF, rilevato che, al momento del recesso, la parte assistita era già in possesso dei documenti di causa e vi era altresì il coinvolgimento di un altro avvocato, ha ritenuto congruo detto termine e, conseguentemente, ha annullato la sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Favi), sentenza n. 388 del 25 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 25 Ottobre 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 04 Agosto 2020 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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