Rimessione ad altro giudice: l’art. 45 cpp non si applica al procedimento disciplinare

Ai sensi dell’art. 59, lett. n), L. n. 247 del 2012, al procedimento disciplinare avanti al consiglio territoriale è applicabile il rito penale nei limiti della compatibilità, sicché in sede deontologia non opera l’art. 45 cpp, che è infatti istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 159 del 17 luglio 2021

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 162 del 29 Novembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 17 Luglio 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 30 Settembre 2020
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11167 del 06 Aprile 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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