Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 405 del 31 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 03 Ottobre 2021 (sospensione)
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