Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 149 del 6 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 101 del 9 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 06 Dicembre 2019- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 25 Giugno 2016 (sospensione)
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