Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento (Nella specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare lamentando un’insufficiente attività istruttoria d’ufficio, ed in particolare la mancata acquisizione documentale e l’omessa assunzione di prove testimoniali ipoteticamente favorevoli, ma per le quali tuttavia non aveva avanzato alcuna richiesta istruttoria).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 28 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 17 Dicembre 2009 (sospensione)
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