Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Arnau), sentenza n. 488 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 488 del 31 Dicembre 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 45 del 28 Dicembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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