Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica. Trattasi, in particolare, di illecito permanente la cui condotta -ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare- può dirsi cessata o esaurita nel momento in cui il cliente o la parte asistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 18 Dicembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 18 Dicembre 2020 (sospensione)
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