RILEVANZA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ATTENUATA, DEL COMPORTAMENTO ASSUNTO DALL’INCOLPATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Vanno valorizzate, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare nella misura attenuata, l’ammissione, da parte dell’incolpato, della responsabilità per l’addebito contestatogli e la consapevolezza del disvalore della condotta, manifestata attraverso la formulazione di scuse.
(In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 36 comma 1 CDF per aver, quale Praticante Avvocato abilitato, utilizzando il titolo di Avvocato, espletato attività giudiziale extra districtum in materia esclusa dalla previsione di cui all’art. 7 della L. n. 479/1999, è stata applicata la sanzione della censura)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

Giurisprudenza CDD

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