Rigetto della domanda di iscrizione o reiscrizione all’albo: il termine per l’impugnazione al CNF è previsto a pena di decadenza

Avverso la delibera del COA che decide sulla domanda di iscrizione o reiscrizione all’albo, l’interessato può proporre ricorso al CNF, entro venti giorni dalla sua notificazione (art. 17 comma 7 L. 247/2012), a pena di inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre detto termine (come nella specie).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 330 del 21 settembre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 266 del 28 novembre 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 330 del 21 Settembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Settembre 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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