Anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del procedimento disciplinare (art. 52 L. n. 247 cit.), tra le quali non rientrano le delibere assunte nella fase pre-procedimentale e prive del carattere di decisorietà e definitività.
NOTA:
Con specifico riferimento alla vigente disciplina, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
In senso conforme, sebbene riferite alla disciplina previgente, cfr. tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Giugno 2015 (archiviazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16993 del 10 Luglio 2017 (accoglie)
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