Riforma del procedimento disciplinare: definizione con richiamo verbale, in fase preliminare, su proposta del Presidente del CDD o del Consigliere Istruttore della Sezione

Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l’archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento. […]
Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento.
In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l’iscritto per gli adempimenti di cui all’art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.

Art. 14 Reg. CNF n. 2/2014 (“Procedimento disciplinare”), come modificato con Delibera CNF del 24/03/2017, in vigore dal 7/5/2017.

NOTA:
Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare (artt. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e 52 L. 247/2012).

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
varie

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