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| Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso. | Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso |
| 1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle societa’ disciplinate dal testo unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. | 1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti. |
| 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita’ della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. | 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. |
| 3. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo. | |
| 4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento | 3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. |
Categoria: varie
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Nuovo articolo 25 bis cdf (con tabella di confronto)
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Giudizi celebrati innanzi al CNF – comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria da effettuarsi esclusivamente per via telematica
[…] il comma 1-ter, all’art. 3 del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 70/2020 ha novellato l’articolo 16, comma 4, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012, estendendo anche ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio nazionale forense la regola per cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vadano effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti.
Si rammenta che l’art. 16 del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012 al successivo comma 6 prevede che «le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario» e che il comma 8 prevede che «quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’art. 136, terzo comma, e gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile». […]
Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 7 del 29 settembre 2020
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Iscrizione all’albo e compatibilità tra la professione forense e lo status religioso (di avvocato in altro Stato membro)
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede (Nel caso di specie, trattavasi di domanda di iscrizione all’albo degli avvocati di Atene, presentata da un monaco, già avvocato in altro Stato membro).
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 7 maggio 2019 (C-431/17)
NOTA:
In arg. cfr. pure le Conclusioni dell’Avvocato Generale del 19 dicembre 2018.
Con specifico riferimento alla (nuova) normativa interna, v. anche Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 18, secondo cui “non sussiste ad oggi l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d’anime, salva restando l’osservanza dei doveri deontologici di cui all’art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense“. -
L’“Ufficio unitario” di avvocatura deve essere costituito ex novo da tutti gli enti convenzionati (e non può consistere nell’ufficio legale di un ente locale messo a disposizione di altre amministrazioni)
Gli enti locali possono istituire, mediante apposite convenzioni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati (art. 12, L. 24 dicembre 2007, n. 244 – cd. Legge Finanziaria 2008); tuttavia, affinché sia rispettato il principio di esclusività sancito dalla legge professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012), la predetta disposizione va interpretata nel senso che l’ente locale non possa sic et simpliciter mettere a disposizione di altre amministrazioni il proprio ufficio legale (di fatto, sulla falsariga di un appalto di servizi), giacché “l’ufficio unitario” di avvocatura presuppone infatti la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CdS ha rigettato l’impugnazione proposta avverso TAR Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza del 26 agosto 2016, n. 1608).
Consiglio di Stato, Sez. V (pres. Severini, rel. Perotti), sentenza del 7 giugno 2017, n. 2731
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 luglio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 23 settembre 2009, n. 36. -
La ratio del generale divieto di subordinazione del professionista legale
Il generale divieto di subordinazione del professionista legale trova la sua ratio nella fondamentale esigenza di assicurarne autonomia di giudizio e libertà di orientamento, in ragione del rilievo – che attinge aspetti di rilevante interesse pubblico – della sua attività professionale. E’ pertanto ammessa in via del tutto eccezionale l’assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la qual ultima attribuisca loro, in via esclusiva, la trattazione dei propri affari legali.
Consiglio di Stato, Sez. V (pres. Severini, rel. Perotti), sentenza del 7 giugno 2017, n. 2731
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Codice deontologico: nuovi articoli 20 e 27
Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, sono state pubblicate le modifiche, deliberate dal CNF nella seduta del 23 febbraio 2018, agli articoli 20 e 27 del codice deontologico.
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Impugnazione delle decisioni del CDD: modificato il Reg. CNF sul procedimento disciplinare
Nella seduta del 23/02/2018, il CNF ha modificato, con delibera immediatamente esecutiva, l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014 come segue:
Art. 33
Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina
1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Possono proporre ricorso:
a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.
3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto chesenza indugioimmediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato od inviato presso la Segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale il ricorrente è iscritto.
4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. -
E’ domestica la giurisdizione sulle questioni in tema di iscrizione e permanenza nell’albo professionale
Sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense, quale giudice speciale, tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati, e relativi elenchi speciali e registri. Tale principio non subisce eccezione neppure qualora l’impugnato provvedimento venga censurato per asserita formazione del silenzio assenso, non potendo la denuncia di tale vizio sradicare la competenza del predetto giudice speciale a favore di quella esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.
Consiglio di Stato (pres. Balucani, rel. Ferrari), sez. III, sentenza 19 gennaio 2018, n. 348
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Sul riconoscimento del titolo di avvocato (abogado) dopo il 31/10/2011
Chi richieda l’omologazione del titolo straniero di abogado dopo il 31/10/2011 deve aver frequentato il master specifico e superato l’esame di Stato, non potendo ottenere, in mancanza, l’iscrizione all’albo professionale quale avvocato stabilito o integrato, né mantenerla qualora l’abbia medio tempore ottenuta.
Ministero della Giustizia, nota del 12 maggio 2017 (allegata a Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 7 del 15 maggio 2017)
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Riforma del procedimento disciplinare: definizione con richiamo verbale, in fase preliminare, su proposta del Presidente del CDD o del Consigliere Istruttore della Sezione
Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l’archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento. […]
Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento.
In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l’iscritto per gli adempimenti di cui all’art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.Art. 14 Reg. CNF n. 2/2014 (“Procedimento disciplinare”), come modificato con Delibera CNF del 24/03/2017, in vigore dal 7/5/2017.
NOTA:
Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare (artt. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e 52 L. 247/2012).