Ricusazione: l’affermazione, nel rinvio “a breve”, che sarebbero prossimi i termini di prescrizione non è una indebita anticipazione di giudizio

In tema di procedimento disciplinare, la concessione di un rinvio breve “essendo prossimi i termini di prescrizione” ha carattere neutro e funzionale a giustificare la brevità del rinvio concesso in relazione alle questioni di prescrizione connesse al procedimento, sicché non costituisce indebita anticipazione di giudizio sulla colpevolezza dell’incolpato e neppure sulla prescrizione, e pertanto non rileva quale causa di ricusazione ex art. 37 co. 1 lett. b c.p.p., a cui rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014 (Nel caso di specie, l’incolpato ricusava il presidente di Sezione CDD che, nel riconoscere il legittimo impedimento dell’incolpato per concomitante impegno professionale, disponeva un rinvio dell’udienza “essendo prossimi i termini di prescrizione”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 452 del 9 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 452 del 09 Dicembre 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Maggio 2024
Giurisprudenza CNF

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