Ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del C.N.F., la Corte di Cassazione può senz’altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall’attuale testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso anche in parte qua, rilevando che la sentenza impugnata era stata in realtà “motivata in maniera dettagliata” nonché “esente da contraddittorietà interna” e “non meramente apparente”).

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment