Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del C.N.F., la Corte di Cassazione può senz’altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall’attuale testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 7073 del 03 Marzo 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 166 del 17 Luglio 2021
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