L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021
NOTA:
Sull’inapplicabilità, per le medesime ragioni, dell’art. 182 cpc anche al caso del ricorso proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 05 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 14 Novembre 2018 (cancellazione amm.va)
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