Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale conferita successivamente alla pronuncia della decisione del Consiglio territoriale ma prima della proposizione del ricorso al CNF, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al Consiglio locale la quale infatti non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F. (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 269
NOTA.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 11 Ottobre 2012 (avvertimento)
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