Ricorso al CNF e jus postulandi

Il ricorso al CNF in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 24 Settembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 12 Aprile 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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