Ricorso al CNF e jus postulandi

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente da soggetto munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della domanda di dispensa dalla prova attitudinale e di integrazione nell’albo ordinario ai sensi del D.lvo 96/2001, proposta in proprio dall’interessato. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 231 del 28 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Luglio 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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