Ricorso al CNF e jus postulandi

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 97 del 8 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 08 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 26 Maggio 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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